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Impieghi sussidiari di sicurezza dell’esercito

Un agente di polizia e un soldato nel corso di un controllo comune del traffico
In caso di necessità la polizia e l’esercito collaborano nello svolgimento di compiti di sicurezza interna.

Secondo l’articolo 58 capoverso 2 della Costituzione federale l’esercito deve sostenere le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie, se i relativi mezzi impiegati nella difesa contro gravi minacce alla sicurezza interna non sono più sufficienti (principio di sussidiarietà).

La Svizzera persegue i suoi obiettivi in materia di politica di sicurezza con una strategia di cooperazione in ambito nazionale e internazionale. In Svizzera un'armonizzazione ottimale dei mezzi civili e militari tramite la cosiddetta “cooperazione di sicurezza flessibile completa” riveste una grande importanza. L’esercito deve sostenere le autorità civili, se i relativi mezzi impiegati nella difesa contro gravi minacce alla sicurezza interna non sono più sufficienti. Devono essere impiegati tutti i mezzi civili appartenenti ad ogni livello e questi non sono sufficienti sul piano del personale, del materiale e del tempo a far fronte alla situazione (principio di sussidiarietà). Alle autorità civili che lo richiedono, le truppe possono fornire aiuto:

  • per la salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo;
  • per proteggere persone e oggetti degni di particolare di protezione;
  • per l’impiego nell’ambito dei servizi coordinati;
  • per far fronte a catastrofi;
  • per adempiere altri compiti d’importanza nazionale.

 

L’aiuto viene prestato soltanto nella misura in cui il compito è di interesse pubblico e le autorità non sono più in grado di far fronte ai loro compiti per mancanza di personale, di materiale o di tempo. Giusta l’articolo 70 capoverso 2 della legge militare l’Assemblea federale deve approvare l’impiego, se la chiamata in servizio concerne più di 2000 militari o l’impiego dura più di tre settimane.

Linee direttive relative alla collaborazione

Negli ultimi decenni la situazione di minaccia nel quadro della sicurezza interna è molto cambiata. Gli scenari più probabili non sono più costituiti dagli scontri militari con altri Stati, ma da minacce di atti terroristici o di catastrofi civili. In tal senso i campi d’attività di esercito e polizia sono decisamente più vicini che in passato. In considerazione di tale contesto nell’estate 2005 i capi del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) hanno costituito una piattaforma comune. Quest'ultima aveva il compito di occuparsi delle interfacce più importanti tra polizia e esercito nel rispetto delle basi giuridiche e delle competenze esistenti nonché di chiarire le questioni esistenti relative all’armonizzazione. La piattaforma CDDGP-DDPS, costituita in maniera paritetica dai responsabili dei Cantoni e del DDPS, consiste in un organo politico e in un gruppo specialistico. Il rapporto, allestito dal gruppo specialistico nel settembre 2006 e approvato dall’organo politico, contiene conclusioni e risultati intermedi relativi a numerosi ambiti tematici.

Rafforzamento del principio di sussidiarietà

I principi essenziali enunciati in comune riguardanti la ripartizione dei compiti nel quadro della sicurezza interna costituiscono il risultato più importante dei lavori effettuati finora. Il dialogo tra polizia ed esercito costituisce il punto centrale di tali principi. Tutti sono concordi sul fatto che questo dialogo costituisce la premessa per una collaborazione adeguata all’attuale situazione di pericolo. In tal modo il principio di sussidiarietà non viene aggirato, ma al contrario rafforzato. Le esperienze raccolte in occasione delle esercitazioni congiunte (esercizi quadro di stato maggiore “MIKADO” e “SIEGFRIED”, esercizio con truppe “ZEUS” al completo) confermano la correttezza di tali principi.

Linee direttive

I sette principi fondamentali seguenti hanno costituito la base per gli impieghi sussidiari di sicurezza dell'esercito:
1. l’esercito appoggia le autorità civili sulla base di pertinenti domande, nelle quali sono definite concretamente le prestazioni attese. L’impiego dell’esercito e il genere d’impiego richiedono l’approvazione dei competenti organi politici;
2. la responsabilità dell'impiego incombe alle autorità civili, la responsabilità della condotta alla condotta militare;
3. per gli impieghi nel quadro della sicurezza interna in servizio attivo (servizio d’ordine) è rispettato il principio della sussidiarietà;
4. le prestazioni sono negoziate e stabilite conformemente alle risorse disponibili. Le pertinenti prestazioni vengono definite in termini di contenuto, tempo e spazio;
5. le regole d’impiego e di comportamento vengono elaborate nel quadro di un dialogo. In caso di conflitto decidono le autorità civili;
6. la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo è compito della Confederazione. Per motivi di sicurezza, il Consiglio federale può limitare la navigazione nello spazio aereo e ordinare il servizio di polizia aerea. Le autorità civili possono proporre alla Confederazione misure per la protezione dello spazio aereo;
7. i processi e i compiti devono essere addestrati in esercitazioni in comune e la cooperazione tra gli organi civili e militari deve essere approfondita a tutti i livelli.

Su queste basi il Parlamento nel 2007 ha deciso di continuare gli impieghi "AMBA CENTRO", "LITHOS" e "TIGER"/"FOX". Anche gli altri impieghi sussidiari di sicurezza a favore del Canton Grigioni e del WEF nonché a favore di EURO 08 si fondano su questi principi.


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