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Aiuto militare in caso di catastrofe

Esercito svizzero e salvaguardia delle condizioni d’esistenza

Uno dei tre compiti fondamentali dell'Esercito svizzero consiste nel coadiuvare le autorità civili quando i loro mezzi non sono più sufficienti:

a) nella difesa contro gravi minacce;
b) nel far fronte ad altre situazioni straordinarie, in particolare in caso di catastrofi in Svizzera e all'estero.

Bisogna distinguere due generi di impieghi che hanno essenzialmente luogo nel quadro del servizio d'appoggio e secondo il principio della sussidiarietà.

  • L'aiuto militare in caso di catastrofe (acc mil) viene fornito a favore e su richiesta degli stati maggiori di condotta cantonali. Il relativo ambito è costituito dagli «impieghi sussidiari per la prevenzione e la gestione di pericoli esistenziali» in Svizzera e nei Paesi limitrofi.
  • Gli aiuti umanitari dell'esercito (AU Es) avvengono su richiesta della DSC in seno al DFAE e a favore di governi stranieri quando i loro mezzi in termini di personale, materiale o tempo, a seguito di catastrofi o in situazioni di crisi, non sono più sufficienti per far fronte all'evento. Il relativo ambito è costituito dai «contributi al promovimento internazionale della pace e alla gestione di crisi» (estero).

In tale ambito ci si aspetta che l'esercito intervenga in modo immediato (entro un lasso di tempo compreso tra alcune ore e alcuni giorni, a seconda dell'entità e del genere di operazione).

Aiuto militare in caso di catastrofe (Svizzera e Paesi limitrofi)

L'aiuto militare in caso di catastrofe viene prestato in primo luogo in Svizzera. Gli impieghi nei Paesi limitrofi vengono svolti nel quadro di convenzioni in vigore con tali Paesi e dietro relativa autorizzazione del Consiglio federale.

Le autorità civili, in caso di catastrofi naturali, tecnologiche e atti di violenza in Svizzera, vengono appoggiate in base ad un concetto a tre livelli per ovviare al sovraccarico di lavoro.

  1. Appoggio preventivo: in situazioni normali, viene messo a disposizione in permanenza dei partner civili diverso materiale di aiuto militare in caso di catastrofe (p. es. contenitori intercambiabili dei battaglioni d'aiuto in caso di catastrofe) destinato all'impiego al di fuori del servizio di truppa.
  2. Aiuto spontaneo: tutte le truppe che si trovano nelle immediate vicinanze del luogo di una catastrofe, nei limiti delle loro possibilità, prestano aiuto spontaneo rapidamente e in modo limitato in termini di tempo (al massimo 48 ore) e di spazio.;
  3. Aiuto militare in caso di catastrofe: l'aiuto militare in caso di catastrofe nel quadro della cooperazione nazionale per la sicurezza comprende in primo luogo interventi di soccorso in caso di situazioni con danni gravi ed estesi in occasione di incendi di grandi proporzioni. Inoltre possono essere fornite le seguenti prestazioni a titolo complementare:
    – assistenza alla popolazione minacciata e isolata;
    – prevenzione contro l'estensione della zona disastrata nonché dei danni successivi;
    – collaborazione al ripristino provvisorio delle infrastrutture vitali;
    – rafforzamento o sostituzione di mezzi civili e/o militari già impiegati.

 

Le truppe di salvataggio, con le loro formazioni specializzate, rappresentano l’elemento principale dell’aiuto militare in caso di catastrofe. Queste formazioni comprendono:

Per la costituzione di moduli d'impiego orientati al fabbisogno, le formazioni specializzate delle truppe di salvataggio possono essere completate con elementi appartenenti ad altre Armi. In tal caso entrano anzitutto in considerazione mezzi e prestazioni delle Forze aeree, delle truppe del genio, delle truppe della logistica, delle truppe sanitarie, della polizia militare e delle truppe di difesa NBC.

Appoggio all'assistenza umanitaria da parte dell'esercito all'estero

La capacità dell'esercito volta ad appoggiare l’assistenza umanitaria è predisposta in modo che l'appoggio possa avvenire in modo immediato. Le esigenze per quanto riguarda la selezione del personale, l'equipaggiamento, l'organizzazione e l'istruzione sono conseguentemente elevate. L'istruzione specifica all'impiego deve quindi avvenire in precedenza.

L'assistenza umanitaria dell'esercito avviene sempre a titolo sussidiario

  • rispetto alle organizzazioni nazionali competenti (DFAE, DSC/ambito AU+CSA);
  • rispetto alle organizzazioni/alle autorità competenti sul posto.

Il DFAE assume la responsabilità globale e garantisce l'osservanza dei principi e degli standard umanitari.

Conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LM, l’appoggio all’assistenza umanitaria ha luogo quale forma ampliata dell'aiuto in caso di catastrofe all'estero (operazioni di salvaguardia delle condizioni d’esistenza all’estero). L’obiettivo dell’appoggio all’assistenza umanitaria è in primo luogo quello di salvare vite e di assicurare la sopravvivenza di persone in pericolo. Questo può comprendere anche il ripristino delle infrastrutture vitali. L’assistenza militare si basa sui criteri fissati dal partner civile da appoggiare, sulle necessità delle vittime e sulle possibilità dell’esercito.

Le elevate esigenze poste nell’ambito dell'appoggio all’assistenza umanitaria rendono necessario l'impiego esclusivo di moduli d'impiego specialmente definiti, istruiti e messi a disposizione.

I seguenti contributi dell’esercito sono attualmente possibili:
− salvataggio
− mobilità aerea
− logistica
− comunicazione (aiuto alla condotta)
− coordinamento / consulenza


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CH-3003 Berna
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