Attuazione del secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi: avvio della consultazione sui medicamenti
Berna, 19.02.2026 — Il programma di contenimento dei costi, composto da due pacchetti, ha l’obiettivo di frenare l’aumento dei costi sanitari a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e di sgravare così chi paga i premi. Il secondo pacchetto di misure, adottato dal Parlamento nel marzo 2025, comprende diverse modifiche della legge federale sull’assicurazione malattie. Nella sua seduta del 18 febbraio 2026, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sui rispettivi adeguamenti delle ordinanze sull’assicurazione malattie (OAMal) e sulle prestazioni (OPre), volti a promuovere l’accesso alle innovazioni, rafforzare l’approvvigionamento con medicamenti e consentire risparmi.
Il secondo pacchetto del programma di contenimento dei costi è attuato in diverse disposizioni esecutive. Dopo aver indetto la consultazione sulla revisione di varie prestazioni mediche (tariffe di riferimento per le cure ospedaliere, requisiti per i laboratori) nel novembre 2025, nella sua seduta del 18 febbraio 2026 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla fissazione dei prezzi dei medicamenti.
A inizio gennaio 2026, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) hanno inoltre istituito il gruppo di lavoro «Polo economico delle scienze della vita». Quest’ultimo dovrà formulare raccomandazioni all’attenzione del Consiglio federale, tenendo conto di vari fattori che incidono sulla piazza economica svizzera, come l’omologazione, gli studi clinici e la ricerca, la fissazione dei prezzi, il personale specializzato e la situazione relativa alla formazione, la politica fiscale o la proprietà intellettuale. Eventuali raccomandazioni del gruppo di lavoro concernenti il secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi possono essere esaminate dal Consiglio federale anche durante o dopo la consultazione.
Sconti sulla quantità per i medicamenti più costosi
Negli ultimi dieci anni, i costi dei medicamenti a carico dell’AOMS sono aumentati in misura superiore alla media (+50 %), superando i 9,2 miliardi di franchi. Questo aumento è stato una delle cause principali della forte crescita dei premi in Svizzera. Su oltre 3000 medicamenti nell’elenco delle specialità (ES), tra gli 80 e i 100 più venduti generano oltre un terzo dei costi dei medicamenti coperti dall’AOMS, per un costo totale di 3 miliardi di franchi. Una delle modifiche dell’OAMal prevede sconti sulla quantità per i medicamenti ad alto fatturato. Gli sconti saranno definiti in base alle cifre d’affari annuali dei medicamenti e terranno conto dell’ammortizzazione dei costi di ricerca e sviluppo. L’obiettivo è risparmiare circa 350 milioni di franchi all’anno, senza tuttavia compromettere l’approvvigionamento con medicamenti. La modifica adempie anche la mozione Dittli 19.3703 «Costi dei medicamenti. Adeguare il sistema di omologazione e fissazione dei prezzi nell’assicurazione di base».
Modelli di prezzo per garantire l’accesso ai medicamenti innovativi
I modelli di prezzo per i medicamenti costosi saranno sanciti nella legge. Questi modelli sono assimilabili a convenzioni stipulate tra l’industria farmaceutica e le autorità o gli assicuratori-malattie e stabiliscono le restituzioni sul prezzo pubblicato dei medicamenti. I modelli di prezzo, applicati nella maggior parte dei Paesi europei, garantiscono un accesso rapido e più vantaggioso a medicamenti innovativi e costosi e consentono di ridurre al minimo i rischi quando vi è incertezza in merito all’efficacia di un medicamento. Per esempio, grazie ad essi uno sconto negoziato deve essere restituito agli assicuratori-malattie se un trattamento non produce il risultato atteso in un paziente.
Una procedura più moderna per la fissazione dei prezzi
Altri adeguamenti riguardano la modernizzazione della procedura per la fissazione dei prezzi dei medicamenti. Il sistema attuale si basa sul confronto con i prezzi praticati in nove Paesi europei di riferimento e sul confronto terapeutico trasversale con medicamenti impiegati per il trattamento della stessa malattia. Con le modifiche si intende migliorare la valutazione dei benefici dei medicamenti e coinvolgere maggiormente gli esperti nella valutazione dei benefici terapeutici e nel confronto di medicamenti. Inoltre, si intende tenere maggiormente conto delle evidenze scientifiche e definire criteri alternativi per situazioni specifiche, ad esempio quando i prezzi all’estero non sono ancora disponibili o non esistono terapie alternative comparabili. L’attuazione della misura non deve comportare alcun costo aggiuntivo.
Rimunerazione temporanea dei medicamenti
I medicamenti o le nuove indicazioni di farmaci omologati da Swissmedic nel quadro di una procedura accelerata e per i quali sussiste un elevato fabbisogno medico saranno rimunerati temporaneamente dall’AOMS dal primo giorno di omologazione («giorno 0»). Ciò dovrebbe consentire ai pazienti di accedere a questi medicamenti in tempi più brevi. Dopo aver consultato la Commissione federale dei medicamenti, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) fisserà il prezzo temporaneo per un periodo massimo di due anni. Affinché la rimunerazione temporanea non comporti un aumento dei prezzi dei medicamenti e quindi dei costi, è stato previsto un meccanismo di rimborso: una volta terminata la procedura di ammissione ordinaria e fissato il prezzo definitivo, le eventuali differenze rispetto al prezzo temporaneo dovranno essere compensate.
Rafforzare l’approvvigionamento
Il Consiglio federale intende anche rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento con medicamenti che rischiano di essere ritirati dal mercato svizzero perché non sufficientemente redditizi. Pertanto, nel quadro del riesame triennale dell’UFSP dei criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (EAE), i medicamenti economici coperti dall’AOMS e con un fatturato modesto non saranno più valutati dal punto di vista dell’economicità. In tal modo il loro prezzo non sarà ridotto. Inoltre, nei casi in cui si continuerà a tenere conto dell’economicità di un medicamento, sarà possibile rinunciare in via eccezionale a una riduzione del prezzo, per esempio quando l’approvvigionamento è a rischio.
Nell’ambito della valutazione dell’efficienza economica, l’UFSP deve peraltro avere la possibilità di contrastare gli sprechi fissando prezzi che incoraggino i titolari di omologazioni a proporre confezioni di dimensioni adeguate. Questa misura adempie la mozione 24.3397 «I prezzi dei medicamenti devono tenere conto degli sprechi causati dalle confezioni o dai dosaggi non appropriati» della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale.
Oltre a quelle descritte, sono previste altre modifiche dell’OAMal e dell’OPre volte a promuovere la dispensazione di medicamenti generici e biosimilari meno cari e a semplificare la procedura di rimunerazione dei nuovi vaccini.
Per maggiori informazioni:
Modifica della LAMal: misure di contenimento dei costi – pacchetto 2