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Servizio senz'arma

Il servizio militare non armato

(estratto dall’ Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM), sezione 6, del 22.11.2017) 

Le persone soggette all’obbligo di leva e le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che non possono conciliare il servizio militare armato con la propria coscienza presentano per scritto al comandante di circondario del Cantone di domicilio una domanda d’ammissione al servizio militare non armato. 

Le persone sogette all’obbligo di leva devono presentare la domanda al più tardi un mese prima delle giornate di reclutamento; le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, al più tardi tre mesi prima del prossimo servizio militare. 

Nella domanda, il richiedente deve dichiarare esplicitamente di voler prestare servizio militare non armato ed esporre i motivi personali per i quali la sua coscienza gli impedisce di prestare il servizio militare armato. 

Chi presenta la propria domanda in ritardo oppure durante un servizio militare, è tenuto a prestare servizio militare con l’arma, fintanto che la sua domanda non sia stata accettata. Chi ha presentato la domanda entro il termine stabilito presta servizio militare senz’arma ed è dispensato dal tiro obbligatorio fuori del servizio, fintanto che la decisione sulla sua domanda non sia passata in giudicato. 

Alla sua domanda deve allegare:

a)  un curriculum vitae dettagliato;

b)  un estratto del casellario giudiziale centrale aggiornato (valido per 3 mesi);

c)  il libretto di servizio;

d)  rapporti di rappresentanti di autorità statali o ecclesiastiche, comunità religiose o di altre persone che conoscono personalmente il richiedente e nei quali descrivono il suo comportamento ed esprimono un apprezzamento dal loro punto di vista. 

Autorità di decisione:

  • il comandante del centro di reclutamento o il suo supplente (presidente);
  • un comandante di circondario della zona di reclutamento interessata o il suo supplente;
  • un medico.

Il richiedente deve comparire personalmente davanti all’autorità di decisione. Può farsi accompagnare da una persona di fiducia. Essa giunge ad una decisione dopo aver sentito il richiedente. 

Domande presentate con spiegazioni insufficienti o soltanto scritte per non dovere prestare un servizio militare con l’arma, non saranno prese in considerazione. In caso di dubbio, l’autorità di decisione può chiedere rapporti supplementari e citare il richiedente per un’altra udienza. 

Il richiedente che, per propria colpa non si presenta davanti all’autorità di decisione è considerato rinunciare alla propria domanda per il servizio militare non armato. 

Contro la decisione può essere presentato ricorso al DDPS entro 30 giorni dalla notifica scritta.


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CH-3003 Berna
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