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Servizio civile

Il servizio civile conformemente all’articolo 59 della Costituzione federale è un servizio civile sostitutivo del servizio militare. La legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) è entrata in vigore il 1° ottobre 1996. Il principio costituzionale dell’obbligo militare generale non è intaccato dal servizio civile. Esso non è un’alternativa a libera scelta al servizio militare e resta una forma particolare di adempimento dell’obbligo militare.

La domanda di servizio civile sostitutivo è valida solo per le persone che sono assoggettate all’obbligo di prestare servizio militare, ossia, ogni richiedente del servizio civile deve almeno aver partecipato al reclutamento ed essere stato dichiarato idoneo al servizio militare. Le persone, che per motivi medici o altri non sono state dichiarate soggette all’obbligo di prestare servizio militare, non possono presentare alcuna domanda.

La Sezione degli obblighi militari del personale dell’esercito assicura il collegamento con Ufficio federale del servizio civile del Dipartimento federale dell’economia pubblica e esegue le decisioni di ammissione al servizio civile in ambito militare.


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