Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare
Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare nell' anno 2023
In virtù dell’articolo 13 della Legge militare (LM) in data 31.12. 2023 i militari seguenti vengono prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare.
Militari in ferma continuata:
- I soldati, gli appuntati, i sergenti e i sergenti capi, alla fine del settimo anno civile che segue la promozione a soldato.
- I sergenti maggiori, i sergenti maggiori capi e i furieri, alla fine dell’anno civile in cui hanno compiuto 31 anni e sono stati incorporati nell'esercito almeno per quattro anni.
- Gli ufficiali subalterni, alla fine dell’anno civile in cui hanno compiuto 35 anni e sono stati incorporati nell'esercito almeno per quattro anni.
Secondo l’articolo 54a capoverso 4 della Legge militare i militari in ferma continuata che hanno assolto interamente il servizio d’istruzione obbligatorio restano incorporati nell’esercito ancora per quattro anni, in seguito sono tenuti a restituire l’arma e vengono prosciolti dall’esercito (cfr. messaggio del 3 settembre 2014 concernente la modifica delle basi legali per l’ulteriore sviluppo dell’esercito, FF 2014 5939). Secondo l’ articolo 20 dell’ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) i militari in ferma continuata vengono prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare soltanto dopo un ulteriore periodo di permanenza.
Militari che non prestano servizio militare come militari in ferma continuata:
- I soldati, gli appuntati, gli appuntati capi, i caporali i sergenti e i sergenti capi, alla fine del decimo anno civile che segue la promozione a soldato.
- I militari di truppa (soldati, appuntati, appuntati capi) e i sottufficiali che il 31 dicembre 2017 non hanno ancora adempiuto il loro totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione restano assoggettati all'obbligo di prestare servizio militare fino alla fine del 12° anno civile dopo la promozione a soldati.
- I soldati aspiranti medici militari, farmacisti, dentisti o veterinari che non compiono la carriera nell'ambito dell'istruzione dei quadri per conseguire il grado di tenente, alla fine del decimo anno civile dopo la conclusione dell'istruzione di base (= fine della scuola reclute).
- I sottufficiali superiori nelle unità: Anno di nascita 1987
- Gli ufficiali subalterni: Anno di nascita 1983
- I sottufficiali superiori negli stati maggiori di C trp e i capitani: Anno di nascita 1981
- I sottufficiali superiori negli stati maggiori di GU, gli specialisti secondo l’articolo 81 e l’allegato 5 OOPSM e gli ufficiali, per i quali non sussiste la necessità di una proroga volontaria: Anno di nascita 1973
- Tutti i mil con proroga volontaria e gli alti ufficiali superiori Anno di nascita 1958.
- Tutti i mil inclusi gli alti ufficiali superiori con proroga volontaria, per i quali non sussiste la necessità di un’ulteriore proroga.
Obbligo di prestare servizio militare per il personale militare
L’obbligo di prestare servizio militare per il personale militare (militari di professione e militari a contratto temporaneo) dura fino alla fine del rapporto di lavoro (cfr. articolo 13 e 47 della LM). Il personale militare è impiegato nei settori dell’istruzione, della condotta e in tutti i tipi di impiego dell’esercito. Chi appartiene al personale militare è considerato un militare.
Incorporazione fino a... (durata dell’obbligo di prestare servizio militare)
La sua incorporazione dura fino alla fine dell’anno civile, in cui compie l’età seguente.
Grado |
Anno d’età |
---|---|
I sottufficiali superiori nelle unità |
36 |
Gli ufficiali subalterni |
40 |
I sottufficiali superiori negli stati maggiori di C trp e i capitani |
42 |
I sottufficiali superiori negli stati maggiori di GU, gli specialisti secondo l’articolo 81 e l’allegato 5 OOPSM e gli ufficiali, per i quali non sussiste la necessità di una proroga volontaria. |
50 |
Tutti i mil con proroga volontaria e gli alti ufficiali superiori |
mass. 65 |
Per la proroga dell’obbligo di prestare servizio militare vedi l’articolo 13 capoverso 2 lettera c della Legge militare (LM) e l’articolo 21 dell’ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM).
Per i mil il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato valgono i seguenti motivi di proscioglimento (articolo 94 OOPSM):
- è stata raggiunta la scadenza della proroga;
- hanno presentato una domanda scritta di proscioglimento;
- non sussiste più alcuna necessità da parte dell’esercito.
I Cantoni provvedono al disbrigo delle formalità amministrative per il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare e, in collaborazione con la Confederazione, all’organizzazione della riconsegna dell’equipaggiamento personale.
I militari di truppa e i sottufficiali che il 31 dicembre 2017 non hanno ancora adempiuto il loro totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione restano assoggettati all'obbligo di prestare servizio militare fino alla fine del 12° anno civile dopo la promozione a soldati. Nell’anno del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare possono eccezionalmente essere chiamati in servizio per corsi di ripetizione nonché per lavori di preparazione e licenziamento, qualora non abbiamo ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione e vi sia una necessità da parte dell’esercito. A tale scopo la domanda va inviata all’organo incaricato della tenuta dei controlli (Personale dell’esercito, Gestione del personale, Rodtmattstrasse 110, 3003 Berna).
Rimborso della tassa d’esenzione dall’obbligo militare:
Chi ha prestato l’intero servizio obbligatorio, ha diritto al rimborso della tassa d’esenzione dall’obbligo militare. La domanda di rimborso dev’essere presentata all’autorità del Cantone per conto del quale la tassa è stata riscossa. Alla domanda va allegato un documento comprovante l’adempimento dell’intero servizio obbligatorio.
Per i gradi di truppa il diritto al rimborso della tassa d’esenzione dall’obbligo militare nasce dopo avere prestato 245 giorni di servizio computabili (granatieri 280, militari in ferma continuata 300 giorni di servizio).
Basi legali:
- Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM; RS 510.10, stato al 01.01.2023);
- Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21, stato dal 23.01.2023);
- Legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO; RS 661, stato 01.01.2019).