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Servizio volontario

A determinate condizioni i militari possono essere ammessi a un servizio volontario. I militari interessati devono annunciarsi al comando superiore della loro unità di incorporazione.

I militari possono essere ammessi a un servizio volontario se sussiste una necessità militare e se i loro datori di lavoro (o nel caso dei disoccupati il competente centro di collocamento) hanno dato il loro consenso scritto.

L’organo dell'esercito o dell'amministrazione militare che necessita di un servizio volontario, presenta il più presto possibile la relativa domanda al capo del Personale dell'esercito. Quest'ultimo o il suo sostituto sono gli unici responsabili per l'autorizzazione del servizio volontario. L'organo che convoca può emanare una chiamata per un servizio volontario soltanto se sussiste la relativa decisione.

Le domande per un servizio volontario per corsi e concorsi sono ammesse, se il totale obbligatorio dei loro giorni di servizio d'istruzione è stato prestato o il CR annuale è stato prestato o è pianificato. La durata del servizio volontario non può tuttavia essere superiore a 38 giorni. Fanno eccezione i militari idonei per una funzione superiore per la quale non vi è a disposizione un numero sufficiente di candidati. Tali militari possono prestare su base volontaria i servizi d'istruzione di base necessari per la funzione (servizio d'istruzione volontario dei quadri) se nel loro grado attuale non hanno ancora adempiuto il totale di giorni di servizio d'istruzione e in base ai giorni di servizio d'istruzione già prestati non potrebbero più prestare quattro corsi di ripetizione nella nuova funzione da esercitare. 

I dettagli relativi al servizio volontario sono regolamentati a partire dall'articolo 54 dell'ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM). 

Un servizio volontario si differenza dall'obbligo di prestare servizio prorogato, come disciplinato dall'ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare dall'articolo 21 (OOPSM). L'obbligo di prestare servizio militare degli specialisti può, con il loro consenso e in caso di idoneità, essere prorogato al massimo fino al compimento del 65° anno d'età, sempre che la funzione per la quale sono previsti non possa essere assunta da altri militari. Anche in questo caso il datore di lavoro deve aver dato il proprio consenso scritto. Il Personale dell'esercito verifica come minimo ogni cinque anni se sussiste ancora la necessità.


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