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Obbligo di prestare servizio militare

Fondamentalmente l’Esercito svizzero è organizzato secondo il principio di milizia e si basa sull'obbligo di prestare servizio militare per tutti i cittadini svizzeri. Le cittadine svizzere possono iscriversi volontariamente per prestare il servizio militare.

L’obbligo di prestare servizio militare inizia con la registrazione nel controllo militare all’inizio dell’anno in cui le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare compiono 18 anni e termina con il proscioglimento. Questo avviene, a seconda dello status militare della persona, al più presto alla fine del decimo anno civile che segue la promozione a soldato (per i militari con gradi di truppa e una parte dei sottufficiali) e al più tardi alla fine dell’anno in cui compie 50 anni (per gli specialisti e gli ufficiali superiori). Eccezionalmente, l’obbligo di prestare servizio militare per i militari (con grado di soldato fino a sergente capo) che adempiono il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione senza interruzione (militari in ferma continuata) dura fino alla fine del settimo anno civile che segue la promozione a soldato.

Totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione

L’articolo 47 dell’ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) disciplina il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione per tutti i gradi.

I militari con i gradi di truppa (soldati e appuntati) che hanno assolto la scuola reclute dopo il 1° gennaio 2018, prestano per la durata dell’obbligo di prestare servizio militare, al massimo 3 giorni per il reclutamento, 124 giorni di scuola reclute, 6 corsi di ripetizione di 19 giorni ciascuno e 4 giorni per lavori di preparazione e licenziamento.

Se prestano altri servizi di durata superiore o inferiore, il totale obbligatorio dei loro giorni di servizio ammonta a 245 giorni o a 280 giorni per i granatieri o attribuiti a funzioni delle forze speciali.

Per i sottufficiali e i sottufficiali superiori, il totale obbligatorio di giorni di servizio ammonta a: 

a) sergenti: 440 giorni (come granatiere o attribuiti a funzioni delle forze speciali: 475 giorni, come esploratore paracadutista: 865 giorni);

b) sergenti capo: 450 giorni (come granatiere o attribuiti a funzioni delle forze speciali: 485 giorni, come esploratore paracadutista: 865 giorni);

c) sergenti maggiori: 510 giorni (come granatiere, esploratore paracadutista o attribuiti a funzioni delle forze speciali: 545 giorni);

d) sergenti maggiori capi e furieri: 650 giorni (come granatiere ed esploratore paracadutista: 685 giorni);

e) aiutanti sottufficiali: 680 giorni.

Gli ufficiali subalterni (tenenti e primotenenti) prestano 680 giorni di servizio d’istruzione obbligatorio (come granatiere o attribuiti a funzioni delle forze speciali).

Gli aiutanti di stato maggiore, gli aiutanti maggiori, gli aiutanti capi, i capitani e gli ufficiali superiori per i quali vale quanto segue, prestano servizio d’istruzione come indicato qui appresso: 

a) non è previsto alcun avanzamento a un grado superiore: a partire dalla loro ultima promozione prestano 240 giorni al massimo; dopo 120 giorni di servizio d’istruzione è possibile prescindere da una chiamata in servizio;

b) è previsto un perfezionamento per l’assunzione di una nuova funzione con lo stesso grado: dall’assunzione della nuova funzione prestano 240 giorni al massimo; dopo 120 giorni di servizio d’istruzione è possibile prescindere da una chiamata in servizio.

Per i militari che hanno assolto la scuola reclute prima del 1° gennaio 2018 sono previste deroghe nell’articolo 109 OOPSM.

Computo dei giorni di servizio

In linea di principio, ogni giorno di servizio prestato viene computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. I giorni di viaggio sono computati. Non sono invece computati i giorni di servizio prestati a titolo volontario o quelli durante i quali non vengono eseguiti lavori per la truppa a seguito di un congedo personale. Maggiori dettagli sono disciplinati negli articoli 48-52 OOPSM.

Militari in ferma continuata

Il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione per i militari che, su base volontaria, adempiono senza interruzioni, ammonta a: 

a) per i militari con gradi di truppa: 300 giorni;

b) per i sergenti e sergenti capi: 507 giorni;

c) per i sergenti maggiori capi e furieri: 668 giorni;

d) per i ufficiali subalterni: 668 giorni.

Per i sottufficiali, i sottufficiali superiori e gli ufficiali subalterni in ferma continuata che sono stati promossi prima del 31 dicembre 2017 al loro grado attuale, il numero complessivo di giorni computabili di servizio d’istruzione da prestare ammonta a:

a) per sergenti e sergenti capi: 430 giorni;

b) per sergenti maggiori, sergenti maggiori capi e furieri: 500 giorni;

c) per ufficiali subalterni: 600 giorni.

Proroga dell'obbligo di prestare servizio militare

A determinate condizioni l’obbligo di prestare servizio di specialisti, sottufficiali e ufficiali può essere prorogato con il loro consenso (e quello del datore di lavoro) e in caso di idoneità. La proroga dell’obbligo di prestare servizio militare dura al massimo fino alla fine dell’anno in cui il militare interessato compie 65 anni. Per maggiori dettagli si veda l’articolo 21 OOPSM. La proroga dell’obbligo di prestare servizio militare si differenzia da un servizio volontario.

Servizio malgrado la non idoneità

In base a una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 30 aprile 2009, il 14 novembre 2012 il Consiglio federale ha deciso che il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) a partire dal 1° gennaio 2013 avrebbe dovuto rendere possibile l’adempimento del servizio militare a quei cittadini svizzeri desiderosi di prestare servizio ma che sono stati dichiarati non idonei a prestare servizio militare o servizio di protezione civile. Questo tuttavia solo se non mettono a repentaglio la propria salute o quella di altre persone e se un servizio di questo genere risulta possibile sotto il profilo medico. Sono fatti salvi altri motivi di natura personale. Tra questi rientrano in particolare un procedimento penale in sospeso o una condanna per un crimine o un delitto. Maggiori informazioni concernenti l’attuazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 30 aprile 2009 sono disponibili nel sito Internet dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione Tassa d’esenzione dall’obbligo militare.


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