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Obblighi fuori del servizio

Qui trovate numerose informazioni concernenti obblighi e attività fuori del servizio militare.

I militari devono adempiere all'obbligo di notificazione militare. I cambiamenti di dati personali, dell'indirizzo e della professione devono essere annunciati entro due settimane al caposezione militare o al comando di circondario.

Gli assoggettati all'obbligo di notificazione, che vogliono soggiornare ininterrottamente all'estero per più di 12 mesi e che annunciano anche civilmente la loro partenza al Comune, devono richiedere un congedo militare per l'estero. Il formulario «Domanda di congedo per l'estero» è ottenibile presso il caposezione o il comando di circondario. La domanda deve pervenire al comando di circondario il più presto possibile, di regola due mesi prima della partenza. Questo vale anche per gli ufficiali. Il congedo per l'estero è concesso quando gli assoggettati all'obbligo di notificazione hanno adempito agli obblighi militari dovuti fino al momento della partenza dalla Svizzera (servizio militare, tiro obbligatorio, tassa d'esenzione dall'obbligo militare ecc.). I dettagli riguardanti in particolare l'obbligo di notificazione in Svizzera e all'estero nonché la restituzione dell'equipaggiamento personale sono regolati tramite il comandando di circondario.

Chi non soggiorna all'estero per più di 12 mesi o non si notifica civilmente presso il comune, non necessita di un congedo per l'estero e rimane interamente soggetto all'obbligo militare. Gli interessati prendono contatto con il caposezione e gli comunicano l'indirizzo provvisorio o incaricano una terza persona di assicurare il collegamento. Qualora un servizio militare cadesse durante il soggiorno all'estero, è necessario presentare tempestivamente una domanda di spostamento del servizio. Gli obbligati al tiro presentano, se del caso, anche una domanda di dispensa dal tiro obbligatorio.

Non ottengono un congedo per l'estero le persone soggette all'obbligo di notificazione:

  • contro le quali è ordinata un'inchiesta penale militare in rapporto con il mancato adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare o che non hanno ancora espiato una pena senza la sospensione condizionale pronunciata in virtù del Codice penale militare;
  • che, in quanto frontalieri, hanno il luogo di dimora abituale all'estero e il luogo di lavoro in Svizzera; esse si annunciano presso l'autorità militare cantonale competente per il luogo di lavoro.

I punti di ristabilimento elencati sono competenti per l'adeguamento e la sostituzione dell'equipaggiamento personale in possesso dei militari durante il loro obbligo di servizio. È indispensabile portare con sé il libretto di servizio.


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