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Armamento

Quali armi personali vengono oggi consegnati fucili d'assalto 90 e pistole 75 o pistole 12/15, a seconda della funzione e del grado. A questi si aggiungono l'astuccio di pulizia dell'arma e la baionetta. Alcuni militari dispongono ancora della pistola 49. Nei prossimi anni anche questa scomparirà dall'equipaggiamento dell'esercito.

Deposito volontario dell'arma personale dei militari

Dal 1° gennaio 2010 i militari (mil) possono depositare gratuitamente e senza indicazione di motivi la loro arma personale presso un punto di ristabilimento.

Principi

L'arma deve essere pulita e ingrassata dal mil. Una volta effettuato il controllo della scarica, i collaboratori dei punti di ristabilimento controllano visivamente la pulizia dell'arma ed eseguono un controllo del funzionamento. Le armi non pulite vengono rifiutate.

Le armi difettose sono sottoposte a manutenzione al momento del deposito, dopodiché vengono immagazzinate nel punto di ristabilimento in cui erano state consegnate.

La baionetta e l'astuccio di pulizia rimangono al mil e, pertanto non possono essere depositate.

Spetta al mil ritirare in modo tempestivo, direttamente o tramite una persona designata per procura, l'arma depositata nel punto di ristabilimento per adempiere obblighi fuori del servizio che prevedono l'uso dell'arma personale oppure prima dell'entrata in servizio.

Non sono previsti spostamenti di armi verso un altro punto di ristabilimento su richiesta dei militari.

Le spese di viaggio e di trasporto sono a carico del militare.

Costi

Il deposito volontario è gratuito.

Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare / diritto di proprietà

Le armi depositate volontariamente devono essere ritirate prima del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o dall'esercito e portate con sé in occasione della restituzione dell’equipaggiamento. Per le armi non ritirate non può essere fatto valere alcun diritto di proprietà.

Acquisto, possesso e alienazione di armi d'ordinanza private

Con la cessione in proprietà di un'arma d'ordinanza, questa sottostà alle disposizioni della legge sulle armi (LArm).

Acquisto / acquisizione

Il diritto di proprietà può essere fatto valere se il mil in occasione del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare viene rilasciato un permesso d'acquisto di armi valido. Inoltre:

  • i mil che sono equipaggiati con il fucile d'assalto possono conservare la propria arma personale se negli ultimi tre anni hanno assolto almeno quattro esercizi federali sulla distanza di 300 m e se ciò è registrato nel libretto di tiro o nel libretto delle prestazioni militari (LPM);
  • i mil equipaggiati con una pistola possono riceverla in proprietà al momento del proscioglimento senza comprovare di aver assolto i tiri.  

Possesso

Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni devono essere custoditi con diligenza e non devono essere accessibili a terzi non autorizzati. L'arma e l'otturatore vanno conservati separatamente e in contenitori chiusi a chiave. Ogni perdita di armi dev'essere segnalata immediatamente alla polizia.

Per il porto dell'arma (in particolare la pistola d'ordinanza) in luoghi pubblici è necessario un permesso di porto d'armi. Quest'ultimo dev'essere portato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o doganali. ll permesso viene rilasciato dall'autorità competente del proprio Cantone di domicilio.

Senza il permesso di porto d'armi, l'arma può essere portata con sé scarica:

  • a corsi, esercizi e manifestazioni organizzati da società di tiro, di caccia o di armi Soft Air nonché da associazioni e federazioni militari o al ritorno dagli stessi;
  • al punto di ristabilimento o al ritorno dallo stesso;
  • a un commerciante di armi ufficiale o al ritorno dallo stesso;
  • in caso di cambiamento del luogo di domicilio.

Occorre tener presente che l'arma non può essere portata con sé più a lungo del necessario. Il caricatore non deve contenere munizioni. L'arma e le munizioni devono essere portate separatamente.

Per ulteriori domande e dettagli in merito alla legge sulle armi o alla relativa ordinanza è possibile rivolgersi alle autorità competenti del Cantone di domicilio oppure consultare il sito Internet dell'Ufficio federale di polizia

Ufficio federale di polizia / Armi

Arma personale in prestito

Le armi personali in prestito possono essere consegnate, nel quadro del tiro fuori del servizio, a:

  • cittadine e cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera;
  • cittadine e cittadini stranieri con permesso di domicilio per la durata della loro funzione quali monitori di tiro o responsabili dei corsi per giovani tiratori.
  • Le armi in prestito vengono consegnate tramite i punti di ristabilimento della Base logistica dell'esercito e sono destinate solamente alle persone già istruite sull'uso dell'arma in questione. Sono considerate istruite sull'uso dell'arma in questione le persone che:
  • equipaggiate con il F ass 90 o la pistola 75, hanno prestato almeno 45 giorni di servizio in una scuola reclute o 35 giorni in un servizio d'istruzione di base di aspiranti quadri e quadri;
  • hanno prestato un servizio d'istruzione durante il quale la relativa formazione è stata riequipaggiata con il F ass 90 o la pistola 75;
  • sono state successivamente equipaggiate con l'arma e hanno svolto un corso di ripetizione;
  • hanno assolto un corso di tiro con il F ass 90 o la pistola 75;
  • dispongono di un attestato in cui il presidente della loro società di tiro conferma l'assolvimento di un'istruzione per l'utilizzo di tale arma e per il tiro con quest'ultima.

Inoltre nel corso degli ultimi tre anni i tiratori dovranno aver assolto almeno quattro esercizi federali con l'arma corrispondente.

Prima di consegnare un'arma in prestito o di concedere come arma in prestito l'attuale arma personale, occorre verificare, basandosi sul libretto di servizio e di tiro come pure sul libretto delle prestazioni militari, se sono soddisfatte le condizioni di consegna.
I destinatari di armi in prestito che non sono incorporati nell'esercito devono presentare un permesso d'acquisto di armi.

Tipi di armi in prestito

Dal 1° gennaio 2010 vengono consegnati come armi in prestito esclusivamente il fucile d'assalto 90 e la pistola 75.

 

Pistole 49
Pist 49

Dati tecnici  
Calibro 9 mm
Peso senza il caricatore 885 g
Peso con caricatore vuoto 970 g
Munizioni Cartuccia per pistola 41
Distanza d'impiego 25 m
Dotazione 2 caricatori con 8 colpi cascuno
Pistole 49
Pist 75

Dati tecnici  
Calibro 9 mm
Peso senza il caricatore 750 g
Peso con caricatore vuoto 830 g
Munizioni Cartuccia per pistola 41
Distanza d'impiego 25 m
Dotazione 2 caricatori con 9 colpi cascuno
Pist 12/15
Pist 12/15

Dati tecnici  
Calibro 9 mm
Peso senza il caricatore 627 g
Peso con caricatore vuoto 705 g
Munizioni 9 mm cartuccia 14
Dotazione 2 caricatori con 17 colpi cascuno
Pistole 49
Stgw 90 mit Tragriemen

Dati tecnici  
Calibro 5,6 mm
Peso con caricatore vuote 4,1 kg
Lunghezza 1,0 m
Lunghezza con calcio piegato 0,77 m
Visiera a diottra, alzo aperto fina a 100 m
Cadenza di tiro tecnica (colpi/minuto) 600 - 900
Distanza d'impiego fino 400 m; lanciagranate 40 mm: 25 -100 m

Ritiro cautelativo dell'arma personale

Se vi sono segni o indizi concreti che un militare possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l’arma oppure se vi sono altri segni o indizi di un incombente abuso dell’arma personale, quest’ultima può essere ritirata in via cautelativa dal comando di circondario competente oppure essere depositata dal militare o da terzi presso la BLEs.

Conformemente all'articolo 7 dell'"ordinanza sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM), RS 514.10".

Permesso d'acquisto di armi

Con l'ordinanza riveduta:

  • sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM, RS 514.10),
  • l'ordinanza sul tiro (RS 512.31),
  • l'ordinanza del DDPS sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM-DDPS, RS514.01) e
  • l'ordinanza del DDPS sul tiro (RS 512.311),

in conformità alla legge sulle armi (RS 514.54), quando si riceve un'arma in proprietà o in prestito occorre presentare un permesso d'acquisto di armi. Il permesso d'acquisto di armi non è necessario per i militari che ricevono un'arma in prestito.

Diritto all'arma personale

Hanno diritto all'arma personale tutti i militari (di tutti i gradi) a condizione che siano stati incorporati per almeno 7 anni nell'esercito, non vi sia alcun motivo d'impedimento ai sensi degli art. 11 e 12 OEPM, siano adempiute le condizioni relative al tiro obbligatorio e venga presentato un permesso d'acquisto di armi valido.

 

Ottenimento del permesso d'acquisto di armi

La domanda d'ottenimento del permesso d'acquisto di armi va inoltrata alle autorità competenti del Cantone di domicilio conformemente alle direttive generali. I formulari di domanda sono disponibili presso l'autorità competente del Cantone di domicilio o possono essere scaricati dal sito Internet waffen.fedpol.admin.ch.

 

Validità del permesso d'acquisto di armi

Il permesso d'acquisto di armi viene rilasciato per una determinata arma e non dev'essere rinnovato. Quando viene presentato per la prima volta non deve risalire a oltre 6 mesi prima.
Nel caso di un'arma in prestito per la quale già è stato presentato un permesso d'acquisto di armi, che viene poi restituita e nuovamente richiesta in prestito in una fase successiva, occorre presentare un nuovo permesso d'acquisto di armi.

Se un permesso d'acquisto di armi viene presentato in occasione della cessione in proprietà di un'arma e in una fase successiva viene richiesta un'arma in prestito, occorre presentare un nuovo permesso d'acquisto di armi.

Il permesso d'acquisto di armi va portato con sé in occasione della restituzione dell’equipaggiamento.


Base logistica dell'esercito BLEs Equipaggiamento personale
Wylerstrasse 52
CH-3003 Berna
Tel.
+41 58 464 57 00

E-Mail

Base logistica dell'esercito BLEs

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