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Esercito svizzero

Servizio senz'arma

Il servizio militare non armato
(estratto dall' ordinanza sul reclutamento (OREC) Pagina esterna. Il contenuto è aperto in una nuova finestra, capitolo 3, del 10.4.02)

Le persone soggette all'obbligo di leva e le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che non possono conciliare il servizio militare armato con la propria coscienza presentano per scritto al comando di circondario del Cantone di domicilio una domanda d'ammissione al servizio militare non armato.

Le persone sogette all'obbligo di leva devono presentare la domanda al più tardi un mese prima delle giornate di reclutamento; le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, al più tardi tre mesi prima del prossimo servizio militare.

Nella domanda, il richiedente deve dichiarare esplicitamente di voler prestare servizio militare non armato ed esponere le ragioni personali per le quali la sua coscienza gli impedisce di prestare il servizio militare armato.

Chi presenta la propria domanda in ritardo oppure durante un servizio militare, è tenuto a prestare servizio militare con l'arma, fintanto che la sua domanda non sia stata accettata. Chi ha presentato la domanda entro il termine stabilito presta servizio militare senz'arma ed è dispensato dal tiro obbligatorio fuori del servizio, fintanto che la decisione sulla sua domanda non sia passata in giudicato. Rimane tuttavia obbligato a partecipare alle ispezioni.

Alla sua domanda deve allegare:
a) un curriculum vitae dettagliato;
b) un estratto del casellario giudiziale centrale aggiornato;
c) il libretto di servizio;
d) le dichiarazioni e le valutazioni che rappresentanti di autorità statali o ecclesiastiche, comunità religiose o altre persone che lo conoscono personalmente hanno rilasciato sul suo comportamento;
e) un certificato di buona condotta allestito dal comandante sotto i cui ordini ha compiuto l'ultimo servizio militare.

Autorità di decisione:

  • il comandante del centro di reclutamento o il suo supplente (presidente);
  • un comandante di circondario della zona di reclutamento interessata o il suo supplente;
  • un medico.

Il richiedente deve comparire personalmente davanti all'autorità di decisione. Può farsi accompagnare da un assistente.

Essa giunge ad una decisione dopo aver sentito il richiedente.

Domande presentate con spiegazioni insufficienti o soltanto scritte per non dovere prestare un servizio militare con l'arma, non saranno prese in considerazione. In caso di dubbio, l'autorità di decisione può chiedere rapporti supplementari e citare il richiedente per un'altra udienza.

Il richiedente/ricorrente che, per propria colpa non si presenta davanti all'autorità di decisione/ alla commissione è considerato rinunciare alla propria domanda per il servizio militare non armato.

Ricorso. Contro la decisione può essere presentato ricorso, entro 30 giorni al DDPS. Il termine di ricorso decorre dal ricevimento della conferma scritta. Il DDPS trasmette il ricorso a una commissione di periti.

 

Per domande concernenti questa pagina: Personale dell'esercito (AFC 1)
Ultima modifica: 03.05.2012
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