Informazioni per il datore di lavoro
Solo l'iscrizione al reclutamento è volontaria
Le donne possono annunciarsi volontariamente per il reclutamento e per il servizio militare. Coloro che in occasione del reclutamento sono state dichiarate abili al servizio militare e appongono la loro firma alla dichiarazione di consenso sono obbligate a prestare servizio militare, esattamente come gli uomini. In linea di principio, le basi legali per il servizio militare nell'esercito si estendono a tutte le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.
Protezione dal licenziamento e indennità per perdita di guadagno
Le donne che prestano servizio militare godono della stessa protezione contro il licenziamento dei militari uomini (rapporti di lavoro di diritto privato, Codice svizzero delle obbligazioni art. 336, cpv. 1e, e art. 336c) >>.

Le donne che prestano servizio militare hanno inoltre diritto a un'indennità per perdita di guadagno. Anche qui valgono le stesse regolamentazioni e le stesse aliquote degli uomini (legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità, legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) >>.

La cassa di compensazione responsabile della vostra azienda fornisce indicazioni sull'indennità per perdita di guadagno. Le informazioni in materia di diritto del lavoro sono ottenibili presso l'associazione patronale e i segretariati dei tribunali del lavoro.
Per ulteriori domande potete rivolgervi all'INFOLINE DELLE DONNE NELL'ESERCITO:
- telefono 031 324 32 73 o via
