Basi legali
Una serie di basi legali per il servizio militare delle donne
In linea di principio le donne nell’esercito sottostanno alle stesse basi legali valide per gli uomini. Le donne vi sono menzionate esplicitamente solo laddove sussistono eccezione dovute al fatto che il servizio militare delle donne è volontario. Queste basi legali sono sottolineate nel testo. L’adesione volontaria all’esercito è sancita dall’articolo 59 della Costituzione federale, sulla base del quale sono disciplinate le basi legali. Ad esempio l'obbligo militare è riportato all'articolo 2 della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare. Tale articolo cita esplicitamente che ogni Svizzero è soggetto obligo di prestare servizio militare. Di conseguenza le cittadine svizzere non sono soggette obligo di prestare servizio militare e pertanto non devono pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Ciò rimane il caso anche se si impegnano a prestare servizio militare ma non possono portarlo a termine completamente.
L’annuncio alla giornata informativa e al reclutamento è volontario
Secondo l'articolo 3 della Legge militare ogni Svizzera può annunciarsi volontariamente per il servizio militare. Se una donna, in base al formulario di iscrizione, soddisfa le condizioni richieste diventa soggetta all’obbligo di leva (ordinanza sul reclutamento, art. 7 cpv. 4) ed è convocata al reclutamento.
Sono chiamate a partecipare alle giornate di reclutamento tutte le persone soggette all’obbligo di leva che nell'anno in corso compiono i 19 anni. Sono chiamate al reclutamento le persone soggette all’obbligo di leva più giovani che hanno compiuto i 18 anni, se queste ultime desiderano assolvere anticipatamente la scuola reclute. Le persone soggette all’obbligo di leva devono tuttavia partecipare al reclutamento al più tardi entro la fine dell'anno in cui compiono il 25° anno di età. Il Consiglio federale può prevedere delle eccezioni purché sia possibile adempiere il totale obbligatorio dei giorni di servizio entro il raggiungimento del limite di età (Legge militare, art. 8 cpv. 2, ordinanza sul reclutamento, art. 8 e ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare, art. 27).
Con la sottoscrizione della dichiarazione di consenso al reclutamento le donne dichiarate abili al servizio diventano soggette all’obbligo di prestare servizio militare (Legge militare, art. 3 cpv. 2 e art. 12), analogamente agli uomini, ma non sono considerate soggette all'obbligo militare.
Per gli uomini la partecipazione alla manifestazione informativa organizzata dalle autorità militari cantonali prima del reclutamento è obbligatoria. Le donne possono parteciparvi volontariamente (Legge militare, art. 7 cpv. 3 e ordinanza sul reclutamento, art. 5). Sono invitate dalle autorità militari cantonali (Legge militare, art. 11 cpv. 2 lett. e). Partecipano alla manifestazione le persone soggette all’obbligo di leva e le Svizzere che nell’anno in corso compiono i 18 anni (ordinanza sul reclutamento, art. 5 cpv. 1a). Le persone soggette all’obbligo di leva e le Svizzere annunciatesi per il servizio militare che hanno presentato una domanda per l’assolvimento anticipato della scuola reclute possono partecipare alle manifestazioni informative nell’anno in cui compiono i 17 anni (ordinanza sul reclutamento, art. 5 cpv. 1 lett. c).
Stessi diritti…
Donne e uomini nell’esercito hanno pari diritti; vale a dire che hanno i medesimi diritti e obblighi (legge militare, art. 3 cpv. 3). Per medesimi diritti si intende anche che le donne, in caso di idoneità e prestazioni sufficienti, possono svolgere tutte le funzioni e rivestire tutti i gradi militari. Già in occasione del reclutamento uomini e donne sono soggetti allo stesso profilo delle esigenze per la funzione militare assegnata (ordinanza del DDPS sul reclutamento, art. 17).
… e stessi obblighi
Per uomini e donne vale lo stesso totale obbligatorio dei giorni di servizio (ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare art. 9 e art. 10). La gravidanza o l’obbligo di accudire i propri bambini non sollevano la persona dall’obbligo di prestare servizio, tuttavia in questi casi è possibile uno spostamento del servizio (Istruzioni concernenti la procedura di differimento del servizio, art. 8 lett. b e c). Le donne che prestano servizio militare hanno gli stessi obblighi anche fuori servizio, vale a dire il tiro obbligatorio e l’obbligo di notificazione (Legge militare, art. 27 cpv. 1 e ordinanza sui controlli militari, art. 12).
Basi legali: normative particolari per le donne (sottolineate nel testo di cui sopra)
- Costituzione federale

Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo - Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)

Art. 3 Servizio militare della cittadina svizzera
Art. 7 Annuncio per la registrazione del controllo militare
Art. 11 Competenza e ripartizione dei costi - Istruzioni concernente la procedura nel differimento del servizio (Istr PDS)

Art. 8 Interesse privato preponderante in generale - Ordinanza sul reclutamento (OREC)

Art. 5 Partecipazione alla giornata informativa
Articoli selezionati dalle basi: medesime normative per uomini e donne
- Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)

Art. 2 Principio
Art. 8 Obbligo di partecipare al reclutamento
Art. 12 Principio (obbligo di prestare servizio militare)
Art. 13 Limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare
Art. 25 Obblighi fuori del servizio
Art. da 28 a 31 Diritti generali
Art. da 32 a 33 Obblighi generali - Ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM)

Art. 9 Numero massimo di giorni di servizio d’istruzione
Art. 10 Militari in ferma continuata
Art. 27 Periodo della scuola reclute - Ordinanza sul reclutamento (OREC)

Art. 4 Informazione preliminare
Art. 7 Annunci di volontari
Art. 8 Chiamata
Art. 15 Attribuzione a una funzione - Ordinanza del DDPS sul reclutamento (OREC-DDPS)

Art. 17 Profilo delle esigenze - Ordinanza sui controlli militari (OCoM)

Art. 12 Persone soggette all’obbligo di notificazione
