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Esercito svizzero

Servizio volontario

Art. 35 Ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) Pagina esterna. Il contenuto è aperto in una nuova finestra:

Principi
1 I militari possono prestare servizio volontario se essi e i loro datori di lavoro hanno
dato il loro consenso scritto.
2 Il consenso può essere dato anche per più servizi o per servizi ricorrenti; è fatta
salva la revoca a posteriori.
3 I militari che non hanno ancora adempiuto il totale obbligatorio dei loro giorni di
servizio possono essere chiamati ogni anno a prestare un servizio volontario di
38 giorni al massimo. Sono eccettuati i servizi nei servizi d'istruzione di base.
4 Dall'assolvimento di un servizio volontario non deriva alcun vantaggio.


Art. 36 Ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM): Pagina esterna. Il contenuto è aperto in una nuova finestra

Domanda e decisione
1 Le domande per compiere un servizio volontario vanno presentate per scritto allo
Stato maggiore di condotta dell'esercito al più tardi due mesi prima dell'inizio del
servizio.
2 Le domande devono essere motivate, corredate dei mezzi di prova necessari e
firmate dal richiedente e dal suo datore di lavoro.
3 Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide sulle domande e comunica per
scritto la sua decisione al richiedente; il rifiuto va motivato e provvisto dell'indicazione
della possibilità di un unico riesame.
4 Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito comunica la decisione al comandante
della formazione d'incorporazione.

 

Per domande concernenti questa pagina: Personale dell'esercito (AFC 1)
Ultima modifica: 28.06.2011
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