Promozioni
Promozioni e mutazioni nell'esercito
Art. 57 Ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM)
Principi
1 Non esiste alcun diritto alla promozione.
2 Una chiamata a un servizio d'istruzione per un grado superiore può aver luogo soltanto se l'aspirante è idoneo e se per l'avanzamento è dimostrato il bisogno.
3 Per una promozione è necessario:
a. compiere i servizi d'istruzione stabiliti nell'allegato 4;
b. soddisfare le ulteriori condizioni particolari della presente ordinanza;
c. qualora sia prescritto un controllo di sicurezza relativo alle persone, che la decisione relativa a tale controllo sia cresciuta in giudicato.
4 Gli aspiranti che hanno insegnato singoli blocchi didattici nei servizi d'istruzione di base o che li hanno assolti durante la loro formazione professionale, non devono più assolverli per una promozione.
5 Le promozioni del personale militare si fondano esclusivamente sulla funzione professionale (gruppo d'impiego), indipendentemente dalla funzione di milizia.
Osservare in particolare l'appendice 4 OOPSM:
http://www.admin.ch/ch/i/rs/5/512.21.it.pdf

- Directives admin de l'EM cond A, Personnel de l'armée (DBC 1) conc les mutations et les promotions au sein du corps des officiers durant l'année 08, au 1er janvier 09 et au cours du premier trimestre 09.pdf
Data di pubblicazione: 05.08.2008 | Grandezza: 101 Kb | Formato: PDF
