Stampa la pagina | Chiudi la finestra
Esercito svizzero

Promozioni

Promozioni e mutazioni nell'esercito



Art. 57 Ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM)

Principi

1 Non esiste alcun diritto alla promozione.
2 Una chiamata a un servizio d'istruzione per un grado superiore può aver luogo soltanto se l'aspirante è idoneo e se per l'avanzamento è dimostrato il bisogno.
3 Per una promozione è necessario:
a. compiere i servizi d'istruzione stabiliti nell'allegato 4;
b. soddisfare le ulteriori condizioni particolari della presente ordinanza;
c. qualora sia prescritto un controllo di sicurezza relativo alle persone, che la decisione relativa a tale controllo sia cresciuta in giudicato.
4 Gli aspiranti che hanno insegnato singoli blocchi didattici nei servizi d'istruzione di base o che li hanno assolti durante la loro formazione professionale, non devono più assolverli per una promozione.
5 Le promozioni del personale militare si fondano esclusivamente sulla funzione professionale (gruppo d'impiego), indipendentemente dalla funzione di milizia.


Osservare in particolare l'appendice 4 OOPSM:

http://www.admin.ch/ch/i/rs/5/512.21.it.pdf Pagina esterna. Il contenuto è aperto in una nuova finestra

 

Per domande concernenti questa pagina: Personale dell'esercito (AFC 1)
Ultima modifica: 28.06.2011

Promozioni di ufficiali

Stampa la pagina | Chiudi la finestra